Bozza standard finale - Principio 3

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Principio 3: Alimentazione degli animali al pascolo

Il programma di alimentazione degli animali che utilizzano le superfici foraggere deve essere finalizzato ad un consumo prioritario dell'erba del pascolo nel rispetto delle esigenze fisiologiche e nutrizionali degli animali e dell'ottenimento di produzioni di qualità.

CRITERIO 3.1: In una gestione sostenibile delle superfici foraggere l'erba del pascolo deve costituire l'alimento principale della dieta.

3.1.1 Nel caso di bovine da latte, la quantità di concentrato (mangime) massimo ammissibile ipotizzando un mangime standard a base prevalente di farine di cereali (1 UFL/kg ss) deve rispettare i limiti fissati dalla seguente tabella:

Quantità di mangime (kg/capo/die) per bovina in lattazione in funzione della qualità pascolo
Produzione di latte/capo all'inizio del pascolamento Classe produttiva del pascolo
  Magro Medio Pingue
<= 10 kg/d 2,0 1,0 0
> 10 kg/d e <= 15 kg/d 3,5 2,5 1,5
> 15 kg/d e <= 20 kg/d 4,5 3,5 2,5

3.1.2 Considerando come prioritaria la carenza di energia dell'erba del pascolo, il contenuto proteico dell'integrazione alimentare (mangime) per le bovine in lattazione non deve eccedere il 18% del tal quale.

3.1.3 Nella formulazione dei mangimi devono essere esclusi i seguenti alimenti zootecnici:

  • colza, ravizzone, senape, fieno greco, foglie di piante da frutto e non, aglio selvatico e coriandolo;
  • stocchi di mais e di sorgo, brattee e tutoli di mais, paglia di riso, nonché quelle di soia, di medica e di trifoglio da seme;
  • ortaggi in genere ivi compresi scarti, cascami e sottoprodotti vari allo stato fresco e conservati;
  • frutta fresca e conservata nonché tutti i sottoprodotti freschi della relativa lavorazione;
  • gli alimenti disidratati ottenuti da ortaggi, frutta ed i sottoprodotti della loro lavorazione nonché gli alimenti disidratati ottenuti da trinciati di mais e da insilati di ogni tipo;
  • barbabietole da zucchero e da foraggio, ivi compresi le foglie ed i colletti;
  • melasso in forma liquida, lieviti umidi, trebbie di birra, distiller, borlande, vinacce, vinaccioli, graspe ed altri sottoprodotti agroindustriali;
  • tutti i sottoprodotti delle birrerie (trebbie essiccate) e dell'industria dolciaria o della panificazione;
  • tutti i sottoprodotti dell'industria lattiero-casearia;
  • tutti gli alimenti di origine animale: farine di pesce, carne, sangue, plasma, penne, sottoprodotti vari della macellazione e i sottoprodotti essiccati della lavorazione del latte e delle uova;
  • i semi di cotone, veccia (comprese le svecciature), fieno greco, lupino, colza, ravizzone e vinaccioli;
  • il riso e i suoi sottoprodotti;
  • le farine di estrazione, i panelli e gli expeller di arachide, colza, ravizzone, cotone, vinaccioli, semi di pomodoro, girasole con meno del 30% di proteine, babassu, malva, neuk, baobab, cardo mariano, cocco, tabacco, papavero, palmisto, olive, mandorle, noci e cartamo;
  • la manioca, le patate e i derivati, ad eccezione del concentrato proteico di patata;
  • le alghe, ad eccezione di quelle coltivate ed impiegate quali integratori di acidi grassi essenziali nella dose massima di 100 grammi/capo/giorno;
  • i terreni di fermentazione;
  • l'urea e i derivati, i sali di ammonio;
  • il concentrato proteico di bietole (CPB), le borlande e i distiller di ogni tipo e provenienza;
  • prodotti a base di OGM.

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